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Martedì, 9 Maggio, 2017
D.L. 50/2017 – Nuovi termini per la detrazione dell’Iva a credito

Il decreto legge 24/4/2017 n. 50 prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati potrà essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non più con quella relativa al secondo anno successivo.

 

Nessuna modifica è invece prevista in relazione al rapporto tra detrazione ed esigibilità: il diritto alla detrazione continuerà a essere ancorato al momento in cui l’imposta diviene esigibile. Contestualmente si prevede che i documenti d’acquisto debbano essere annotati nel relativo registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La norma prevede dunque che, ad esempio, le fatture di acquisto datate dicembre 2017 dovranno essere annotate entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), ossia avendo a disposizione circa quattro mesi, nella speranza di una consegna puntuale da parte del fornitore.

 

Non è prevista alcuna disciplina transitoria in relazione ai documenti precedenti al 2017, ma non ancora registrati. La norma pare precludere la detrazione della relativa imposta, visto che con le nuove tempistiche la detrazione avrebbe dovuto essere esercitata entro febbraio, ossia ancora prima dell’entrata in vigore delle modifiche.