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Giovedì, 4 Maggio, 2017
D.L. 50/2017 – Nuovi limiti per l’obbligo di visto sulle dichiarazioni fiscali

Il decreto legge 24/4/2017 n. 50 prevede l’obbligo del visto di conformità per i crediti di importo superiore a 5mila euro. Il nuovo limite introdotto riduce il tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, redditi e Irap che chiudono a credito.

Per le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 179/2012 rimane il limite più alto pari a 50mila euro per l’apposizione del visto di conformità relativamente alla dichiarazione Iva a credito.

Per quanto poi riguarda i crediti Ires e Irap emergenti dalle dichiarazioni Unico e Irap, è confermata la possibilità di utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per pagare le imposte in scadenza già dall’inizio del periodo d’imposta in cui matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine ordinario.

Ovviamente, l’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste solo nel caso in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito superiore a 5mila euro; in caso di compensazione verticale (cioè tra debiti e crediti relativi alla medesima imposta) nessun obbligo si pone in tal senso anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla nuova soglia.

Il Dl 50/2017 non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della norma, che quindi dovrebbe essere fin d’ora in vigore, e quindi riguardare anche, ad esempio, le dichiarazioni Unico e Irap 2017 di prossima scadenza.

Le nuove regole contemplano anche una specifica disposizione circa le sanzioni; in caso di compensazioni senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, è previsto il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento.

Inoltre, in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati dal contribuente.