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Martedì, 23 Maggio, 2017
D.L. 50/2017 – Imposta sul reddito di impresa (IRI)

La disciplina IRI (si vedano le ns. Circolari n. 7/2015 del 25/1/2017, n. 8/2017 del 20/2/2017 e n. 18 del 20/2/2017), introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, non aveva previsto nessun regolamento circa il trattamento fiscale delle somme ancora non ripartite tra i soci (o attribuite all’imprenditore) al momento dell’uscita dal regime.

Il D.I. 50/2017 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’Iri versata al momento della formazione delle somme via via prelevate, restituendo ai soci (o all’imprenditore individuale), nel momento in cui le somme partecipano all’imposizione progressiva Irpef del beneficiario, quanto anticipato all’aliquota del 24%.

Dunque, in caso di fuoriuscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta caratterizzati dall’Iri concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci in corrispondenza al prelievo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata. Parallelamente, ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari all’Iri in precedenza versata dall’impresa.

 

La nuova disciplina non regolamenta il trattamento delle somme non prelevate in caso di trasformazione della società di persone (in regime Iri) in società di capitali (non in regime Iri).