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Martedì, 19 Dicembre, 2017
Dividendi e “capital gain”

La Legge Finanziaria 2018, in fase di definitiva approvazione, prevede l’applicazione della imposizione sostitutiva del 26% ai dividendi e alle plusvalenze, relative alle quote societarie possedute da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, non solo relativi alle partecipazioni non qualificate, ma anche a quelle qualificate.

 

L’imposizione sostitutiva del 26% per le partecipazioni qualificate si applicherà:

  • agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018;
  • alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019, che possono essere compensate anche con quelle derivanti da partecipazioni non qualificate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulla cessione di partecipazioni (non affrancate) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare. Sulle cessioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018 ma i cui corrispettivi sono in tutto o in parte percepiti successivamente tale data resta ferma la misura del 49,72%.

I dividendi percepiti entro il 2017 concorrono alla formazione del reddito nelle seguenti misure:

  • 40% se sono stati prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
  • 49,72% se sono stati prodotti dall’1 gennaio 2008 e fino all’esercizio al 31 dicembre 2016;
  • 58,14% se sono stati prodotti nell’esercizio successivo (2017).

 

Se la delibera di distribuzione è adottata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 l’utile concorre a formare il reddito del soggetto nelle misure indicate nel punto precedente (40%, 49,72% e 58,14%).

 

Se la delibera è adottata dopo il 31 dicembre 2022 all’importo distribuito si applicherà la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.