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Mercoledì, 7 Dicembre, 2022
Distribuzione di dividendi a persone fisiche

con la nostra Circolare n. 19/2022 del 24/3/2022, abbiamo ricordato che a partire dall’1/1/2018, sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti, relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in società italiane ed estere si applica una ritenuta d’imposta pari al 26%.

La predetta normativa ha previsto un regime transitorio per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi, anziché la ritenuta d’imposta del 26% disposta dall’attuale normativa, le seguenti misure:

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 40%;

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi dal 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 49,72%;

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 58,14%.

Dunque, il 2022 è l’ultimo anno in cui le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il regime transitorio descritto riguarda le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022.

 

Nella nostra Circolare n. 42/2022 del 5/9/2022 abbiamo poi segnalato l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 454/2022, secondo la quale per potere godere del regime transitorio, oltre ella delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2022, sarebbe stato richiesto che anche l’erogazione dei dividendi avvenga entro il termine del 31 dicembre 2022, in applicazione del principio di cassa.

 

Ora però, accogliendo la tesi del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il Principio di diritto n. 3 del 6/12/2022, l’Agenzia delle Entrate modifica il citato orientamento, chiarendo che “il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31/12/2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva.

Nello stesso Principio, però, l’Agenzia chiarisce che può essere contestata la natura simulata della delibera di distribuzione, ad esempio nel caso di successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero nei casi di pagamento con termini ultrannuali (sostanzialmente nei casi in cui  si verifichi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31/12/2017).