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Giovedì, 24 Marzo, 2022
Distribuzione di dividendi a persone fisiche

La legge finanziaria 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio d’impresa, relativi sia a partecipazioni qualificate che a partecipazioni non qualificate in società italiane ed estere si applica una ritenuta d’imposta pari al 26%.

 

La predetta normativa ha previsto un regime transitorio per cui alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi, anziché la ritenuta d’imposta del 26% disposta dall’attuale normativa, le seguenti misure:

 

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 40%;

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi dal 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 49,72%;

- gli utili prodotti dalla società che distribuisce i dividendi nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 si aggiungono al reddito complessivo del percipiente per il loro 58,14%.

 

Dunque, il 2022 è l’ultimo anno in cui le persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate possono beneficiare del regime transitorio di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Il regime transitorio descritto riguarda le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, mentre non è chiaro se sia necessario che il dividendo sia anche effettivamente pagato entro la fine del 2022.

 

L’opportunità di distribuire entro il 2022 le eventuali riserve di utili accumulate fino al 2017 deve considerare ovviamente molti fattori:

- l’equilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della società;

- il fatto che comunque la tassazione, anche se inferiore, venga anticipata;

- il decremento della base di calcolo dell’agevolazione “Ace” o l’eventuale recapture della “Super Ace” usufruita nel 2021.

 

La distribuzione entro fine 2022 delle riserve formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (quindi tassati per una quota del 40% o del 49,72%) è sempre conveniente (in particolare per le riserve accumulate fino al 2007), mentre la distribuzione delle riserve del 2017, che formano il reddito complessivo per il loro 58,14% non è, di norma, conveniente.