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Mercoledì, 5 Febbraio, 2025
Disciplina delle società di comodo

Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato la disciplina relativa alle società non operative, con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (dunque dal 2024).

Si considera quindi ad oggi non operativa una società se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi risultanti da conto economico è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

  • 1% a azioni o quote di partecipazioni, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli;
  • 3% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria;
  • 2,5% agli immobili di categoria A/10;
  • 2% agli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,5% agli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • 6% alle altre immobilizzazioni.

I parametri per la determinazione del reddito minimo, a seguito delle modifiche in oggetto, sono pari alle seguenti percentuali:

  • 0,75% per azioni o quote di partecipazioni, strumenti finanziari, obbligazioni, altri titoli;
  • 2,38% per il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria;
  • 2% per gli immobili di categoria A/10;
  • 1,5% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 0,45% per gli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • 4,75% per le altre immobilizzazioni.

Nel caso in cui la società non superi il test di operatività, sul reddito minimo si applica un’addizionale all’IRES del 10,5%.

 

Per quanto riguarda l’Iva, la mancanza di operatività prevede le seguenti conseguenze:

  • divieto al rimborso, alla compensazione ed alla cessione a terzi del credito Iva. In sostanza, rimane possibile solo il riporto a nuovo del credito;
  • perdita definitiva del credito Iva per le società di comodo (non operative o in perdita sistemica) che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni Iva per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.