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Martedì, 19 Luglio, 2016
Dichiarazioni rettificative a favore

La sentenza n. 13378A/2016 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione rettificativa della precedente, che conduce a un risultato favorevole al contribuente, può essere presentata solo entro il termine di scadenza della dichiarazione dell’anno successivo. Resta salva la possibilità di richiedere il rimborso entro i 48 mesi dal pagamento e, in ogni caso, di dimostrare, in sede contenziosa, l’infondatezza della pretesa impositiva documentando eventuali errori commessi.

In base all’articolo 2 comma 8 bis Dpr 322/98, il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante una dichiarazione integrativa da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalla predetta rettifica può essere utilizzato in compensazione.

Secondo un primo e maggioritario orientamento giurisprudenziale, la scadenza prevista dalla predetta norma rileverebbe soltanto per compensare il credito risultante dalla rettifica, restando invece impregiudicata, senza limiti temporali, la possibilità di rettificare errori che assoggetterebbero il contribuente a un’imposizione più gravosa rispetto a quella effettiva.

Al contrario, secondo la citata sentenza delle Sezioni unite l’introduzione della procedura per la dichiarazione a favore rappresenta un’alternativa al rimborso per il quale valgono termini differenti (articolo 38 Dpr 602/73), conseguendone che la possibilità di emendare la dichiarazione in favore del contribuente va esercitata non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, eventualmente compensando il credito risultante.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione a sfavore del contribuente resta, invece, emendabile entro l’ordinario termine di decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco