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Lunedì, 7 Febbraio, 2022
Dichiarazioni di intento

A seguito del Provvedimento 293390/2021 dell’Agenzia delle Entrate, i fornitori di esportatori abituali che intendano avvalersi del regime di non imponibilità Iva, ex articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972, mediante trasmissione all’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione di intento, potrebbero ricevere una comunicazione di irregolarità derivante dall’attività di controllo prevista dal citato Provvedimento, finalizzata a verificare l’effettivo possesso, in capo al cliente, dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale; nel caso in cui la predetta attività di controllo rilevi irregolarità, le lettere di intento possono essere invalidate.

 

I fornitori che dovessero ricevere la comunicazione di invalidazione della lettera d’intento del cliente, devono evitare da quel momento in poi di emettere fatture in regime di non imponibilità a quel soggetto, mentre non è stata chiarita la sorte delle fatture eventualmente già emesse prima della ricezione della comunicazione di invalidità.

 

Si segnala come la consapevolezza della frode o dell’eventuale falsità delle dichiarazioni d’intento non possa essere contestata al fornitore solo nel caso in cui si siano ragionevolmente adottate le misure di controllo possibili per escludere la partecipazione ad attività fraudolente. E’ quindi necessario che le imprese fornitrici che lavorano con esportatori abituali effettuino sia all’inizio del rapporto che nel corso dello stesso, un’analisi dell’affidabilità del loro cliente, acquisendo documentazione attestante l’effettiva preventiva trasmissione della dichiarazione d’intenti all’Agenzia delle Entrate (ricevuta di trasmissione, con controllo del cassetto fiscale), verificando l’effettiva operatività della società con particolare riferimento alle operazioni con l’estero (ad esempio acquisendo la visura camerale del cliente) e il rispetto degli obblighi civilistici, quali il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, controllando l’iscrizione del cliente al Vies.

 

Proprio ai fini dei controlli descritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica; il file xml dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N.3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”;

- nel blocco “Altri Dati Gestionali”, per ogni dichiarazione d’intento (i) nel campo 2.2.1.16.1, la dicitura “INTENTO”; (ii) nel campo 2.2.1.16.2, il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“, oppure dal segno “/”; (iii) nel campo 2.2.1.16.4, deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate.