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Giovedì, 5 Settembre, 2019
Dichiarazioni di intento – Nuove previsioni

la Legge 58/2019 (cd. decreto crescita) ha introdotto alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento, contestualmente inasprendo il regime sanzionatorio.

 

In particolare:

  • Il cliente non sarà più tenuto a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • Viene meno l’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento e di annotarle e conservarle in appositi registri;
  • I fornitori non saranno più tenuti ad esporre i dati delle lettere di intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale;
  • La dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni senza che le stesse debbano avvenire necessariamente tra le stesse parti;
  • È ora prevista una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della lettera di intento.

 

Viene infine stabilito che le nuove previsioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge in oggetto, quindi per i soggetti con esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, a partire dal 2020.

Dovrà essere chiarito se le nuove previsioni valgano anche per le dichiarazioni emesse a fine 2019 relative al 2020.