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Lunedì, 30 Gennaio, 2017
Dichiarazioni d’intento – Novità normative

il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 312331/2016 ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva da utilizzare per le operazioni di acquisto da effettuare dall'1/3/2017.

La redazione di un nuovo modello si è resa necessaria a seguito della soppressione, per le operazioni dal 1° marzo 2017, della possibilità di riferire la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali agli acquisti da eseguire entro un determinato periodo di tempo.

Tale previsione obbliga il fornitore ad un approfondito controllo sull’applicazione della non imponibilità sulle proprie forniture: in vigenza delle dichiarazioni che prevedevano un periodo di tempo entro il quale le forniture dovevano essere emesse senza Iva, il fornitore doveva preoccuparsi unicamente di effettuare l’operazione nel periodo segnalato dal cliente, restando esclusa ogni valutazione in merito all’entità degli acquisti posti in essere, fatto salvo, il rispetto dei requisiti di legge per l’applicazione del regime di non imponibilità (ricezione della lettera d’intento e riscontro telematico della ricevuta di presentazione rilasciata dalle Entrate) e l’adozione di misure idonee a evitare il coinvolgimento in fenomeni di frode.

Al contrario, le nuove regole limitano l’utilizzo delle lettere d’intento ad operazioni singole o per acquisti fino a un certo ammontare, e dunque il fornitore è tenuto a prestare la massima attenzione per evitare di emettere fattura senza Iva per importi eccedenti quelli indicati.

La nuova dichiarazione d’intento deve essere utilizzata per gli acquisti effettuati dopo il 28 febbraio 2017, mentre i vecchi modelli vanno impiegati per le operazioni fino a tale data.

Se, prima del 28 febbraio, ci si è avvalsi della versione precedente del modello con indicazione di un periodo che va oltre detto termine, la dichiarazione cessa di avere effetto alla fine del febbraio 2017