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Giovedì, 21 Settembre, 2017
Dichiarazioni 2017

A partire dalle dichiarazioni 2017 relative al periodo di imposta 2016, di prossimo invio, entrano in vigore i nuovi termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, venendo inoltre meno la possibilità di applicare il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari.

 

La legge di Stabilità 2016 ha ridefinito l’intera disciplina dei termini di accertamento ai fini Iva, imposte sui redditi e Irap: i nuovi termini di accertamento sono stati fissati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno) o entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno); è stata inoltre eliminata la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni di carattere penale.

 

Si ricorda che, precedentemente, il D.lgs. 128/2015 aveva subordinato il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria.

Si segnala infine che, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione, per le dichiarazioni Irap non trova mai applicazione il raddoppio dei termini in quanto, le violazioni per tale imposta non possono generare ipotesi delittuose.