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Martedì, 2 Aprile, 2019
Dichiarazione c.d. “esterometro”

nella nostra Circolare n. 2/2019 dell’8/1/2019, abbiamo segnalato come sia possibile utilizzare la fattura elettronica anche per un cliente non residente, e come, anche nel caso in cui la stessa non venga effettivamente inoltrata al soggetto, ma rimanga nel Sdi, si è esonerati dall’esterometro.

Nella nostra Circolare n. 6/2019 del 14/1/2019 abbiamo poi specificato come tale ulteriore dichiarazione è stata introdotta dal D.Lgs. 127/2015 (relativo alla fattura elettronica), che stabilisce che i soggetti che utilizzano la fattura elettronica devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Questa nuova dichiarazione, informalmente definita come "esterometro", obbligatoria dell’1/1/2019, ha scadenza mensile, e deve essere trasmessa telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Il D.P.C.M. 27.2.2019, ha prorogato il termine per l’invio dell’esterometro relativo ai mesi di gennaio e di febbraio 2019, portato al 30/4/2019, ma ha confermato la periodicità mensile della comunicazione; dunque la scadenza resta mensile, ad eccezione del primo invio che deve essere effettuato entro il 30/7/2019 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

 

Di seguito si riepilogano le operazioni che sono riguardate dall’adempimento in oggetto:

  • Cessioni intra UE di beni (e operazioni ad esse assimilate);
  • Cessioni domestiche a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia;
  • Prestazioni di servizi rese a soggetti (anche privati) non residenti e non stabiliti in Italia;
  • Acquisti intra UE di beni (e operazioni ad essi assimilate);
  • Acquisti domestici presso soggetti (si ritiene operatori economici) non residenti e non stabiliti in Italia;
  • Prestazioni di servizi acquistati presso soggetti (si ritiene operatori economici) non residenti e non stabiliti in Italia.

Quindi è irrilevante che le operazioni siano assoggettate ad Iva o meno, che siano territorialmente rilevanti in Italia o no, o che siano oggetto della presentazione dei modelli Intrastat, i quali continuano a dovere essere redatti e trasmessi.

Sono esclusi i dati relativi ad operazioni per le quali è emessa bolletta doganale di esportazione o importazione, oltre a quelle per le quali si è optato per l’emissione della fattura elettronica (si vedano le nostre Circolari n. 2/2019 e n. 6/2019 sopra citate).

 

E’ quindi necessario fornire allo Studio tempestivamente, entro il giorno 20 di ogni mese, tutte le fatture relative alle operazioni citate poste in essere nel mese precedente.