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Lunedì, 14 Gennaio, 2019
Dichiarazione c.d. “esterometro”

nella nostra Circolare n. 2/2019 dell’8/1/2019, abbiamo segnalato come sia possibile utilizzare la fattura elettronica anche per un cliente non residente, e come, anche nel caso in cui la stessa non venga effettivamente inoltrata al soggetto, ma rimanga nel Sdi, si è esonerati dall’esterometro.

Tale ulteriore dichiarazione è stata introdotta dal D.Lgs. 127/2015 (relativo alla fattura elettronica), che stabilisce che i soggetti che utilizzano la fattura elettronica devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Questa nuova dichiarazione è stata informalmente definita come "esterometro", nella sostanza uno spesometro che riguarda le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, e le fatture ricevute dagli stessi.

La motivazione dell’adempimento in oggetto consiste nella necessità per l’Agenzia delle Entrate di raccogliere i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle non in forma elettronica (come potrebbero essere quelle da e per soggetti non residenti).

 

La dichiarazione, obbligatoria dell’1/1/2019, ha scadenza mensile, e deve essere trasmessa telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

 

Con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, come già sopra segnalato, e come illustrato nella citata Circolare n. 2/2019, nel caso in cui il soggetto emittente, residente o stabilito nel territorio dello Stato, decidesse di emettere comunque una fattura elettronica, non sarebbe necessario comunicare i dati relativi alla fattura stessa nell’esterometro, in quanto gli stessi sarebbero già stati acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.