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Lunedì, 23 Settembre, 2019
Detrazioni relative alle spese di riqualificazione energetica

Il Decreto crescita (Legge 58/2019) ha previsto, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica individuati dal Dl 63/2013, un’ulteriore modalità di utilizzo della detrazione (oltre alle modalità di cessione già previste dal predetto Dl 63/2013), stabilendo che il soggetto beneficiario della detrazione possa optare, anziché per l’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, riconosciuto direttamente dal singolo fornitore sotto forma di sconto, da applicare in fattura,  e da evidenziare nella stessa.

 

Il fornitore potrà poi recuperare l’importo scontato al cliente come credito d’imposta da utilizzare successivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione dell'opzione per il contributo (da effettuare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

 

Il fornitore che concede lo sconto ha facoltà, a sua volta, di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori, a esclusione di istituti di credito e intermediari finanziari, e con il divieto di ulteriori successive cessioni.

 

Con provvedimento del 31 luglio 2019 è stata data attuazione alle predette disposizioni e sono state illustrate le modalità con cui devono essere effettuate le previste comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, nonché gli adempimenti gravanti su contribuente e fornitore.