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Giovedì, 21 Giugno, 2018
Detrazioni per opere per il risparmio energetico

Uno dei punti più controversi nell’ambito delle detrazioni Irpef spettanti sulle opere edili effettuate su immobili abitativi, riguarda il caso dell’unità posseduta a fronte di contratto di comodato non registrato.

 

Con la sentenza n. 1281/12/2018 la Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna ha stabilito che il bonus per il risparmio energetico del 55-65% spetta anche a chi detenga un’abitazione (nel caso in oggetto di proprietà dei suoceri) in forza di un contratto di comodato che non sia stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 

La Commissione ha ricordato che il DM 19/2/2007 (attuativo della legge 296/2006) richiede unicamente che gli immobili su cui vengono eseguiti i lavori siano “posseduti o detenuti” dal contribuente, ed è dunque errata la prassi secondo la quale l’Agenzia delle Entrate pretende che la detenzione sia provata con un contratto di comodato sottoposto a registrazione.

 

E’ al contrario sufficiente, per confermare l’applicabilità delle agevolazioni, che il contribuente dimostri, sulla base di elementi fattuali, di detenere l’immobile (nel caso in esame di proprietà dei suoceri), attestando la detenzione con il certificato di residenza e saldando personalmente le fatture per i lavori di riqualificazione energetica con regolare bonifico.

 

I giudici hanno poi segnalato come il contratto di comodato possa essere verbale e non sia soggetto a obbligo di registrazione, e come non rilevi il fatto che le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi chiedano di indicare gli estremi del contratto.