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Venerdì, 29 Aprile, 2016
Detrazione per spese di riqualificazione energetica – Cessione del credito ai fornitori

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che per le spese sostenute dall’1/1/2016 al 31/12/2016 per interventi di riqualificazione energetica alle parti comuni di condomini, i soggetti che si trovano in condizioni di incapienza possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi citati.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/3/2016 disciplina le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per le predette spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

I soggetti ammessi alla cessione del credito sono, in particolare, coloro i quali non sono tenuti al versamento dell’Irpef in quanto in condizioni di incapienza, che devono sussistere nel periodo d'imposta precedente a quello in cui sono state sostenute le spese.

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione Irpef per interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ed è pari al 65% delle spese a carico del condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute tramite bonifico bancario o postale.

La cessione dello stesso è ammessa anche per le spese del 2016 relative a interventi iniziati negli anni precedenti.

La volontà dei soggetti di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare di approvazione degli interventi di riqualificazione o da una specifica comunicazione inviata al condominio.

Quest'ultimo deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione da cui risultino il totale della spesa sostenuta nel 2016 per gli interventi in questione, l’elenco dei bonifici effettuati per tali spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Tale comunicazione va effettuata entro il 31/3/2017, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; il suo mancato invio rende inefficace la cessione del credito.