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Giovedì, 2 Luglio, 2020
Detrazione per spese di recupero edilizio – cessione dell’immobile prima del sostenimento della spesa

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta a Interpello, del 10 giugno 2020, n. 174, ha chiarito che i bonus derivanti da spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico sono trasferibili con la compravendita dell’immobile, anche per le spese sostenute prima del rogito notarile, se pagate alla predetta data.

 

In particolare, si precisa che la compravendita dell’immobile oggetto di interventi edili che fruiscono della detrazione fiscale consente di trasferire all’acquirente la detrazione non utilizzata dal venditore purché le spese sostenute da quest’ultimo siano saldate prima del rogito notarile.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 8, Tuir, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico la detrazione non utilizzata in tutto o in parte delle “spese sostenute” è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica.

 

Nella Risposta a Interpello in oggetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la locuzione “spese sostenute" va intesa nel senso che la detrazione si applica alle spese effettivamente pagate dal contribuente e rimaste a suo carico.

Nel caso in cui, al contrario, il venditore saldi la spesa relativa alla detrazione dopo la sottoscrizione del rogito notarile, il venditore stesso non matura titolo per fruire del beneficio in quanto al momento del pagamento non era più proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione.

 

Dunque, nel predetto caso, la detrazione corrispondente alle spese sostenute, oltre a non poter essere utilizzata dal venditore, non può essere trasferita all’acquirente dell’immobile, in quanto non è sorto il diritto alla detrazione.