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Venerdì, 15 Luglio, 2016
Detrazione Iva su acquisto immobile abitativo / detrazione costo box pertinenziale

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale che consente la detrazione dall’imposta lorda Irpef del 50% dell’Iva versata dal contribuente acquirente di immobile abitativo, di nuova realizzazione, in classe energetica A o B (si veda la ns. Circolare n. 15/2016 del 2/2/2016).

Si pone la questione se tale beneficio fiscale possa concorrere con la detrazione di cui all’art. 16-bis,

co. 1, lett. d), TUIR, pari al 50% del costo per la realizzazione di box auto pertinenziale.

La questione del cumulo delle due detrazioni in oggetto è stata affrontata sia dallo Studio n. 72016/T del Consiglio Nazionale del Notariato che dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18/5/2016.

Entrambi i documenti affermano che in assenza di un espresso divieto, nulla impedisce il cumulo delle detrazioni, fermo il principio generale per cui non si può avere una duplicazione del beneficio sulla stessa spesa.

La circolare 20/E/2016 chiarisce, al punto 10.2, le modalità di calcolo per evitare indebite duplicazioni, prevedendo che la detrazione del 50% di cui alla Legge di Stabilità 2016 deve avere ad oggetto l’Iva totale, ossia sull’acquisto dell’immobile comprensivo della pertinenza, mentre la detrazione prevista dall’art. 16- bis co. 1, lett. d) del TUIR deve avere invece ad oggetto il costo di realizzazione del box al netto del 50% dell’Iva riferita a tale costo e già detratta ai sensi della predetta norma agevolativa.