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Martedì, 9 Febbraio, 2016
Delitto di false comunicazioni sociali

La decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890 del 12/1/2016  di ritenere inclusa nel nuovo delitto di false comunicazioni sociali la rilevanza penale delle valutazioni di bilancio, amplia sensibilmente l’ambito della condotta di tali fattispecie in vigore dal 14/6/2015.
Le modifiche apportate dalla Legge 69/2015 avevano di introdotto per i  reati in oggetto modifiche normative per cui gli stessi ora costituiscono ipotesi delittuose punite con la reclusione, non richiedono più la querela del danneggiato (socio, società o terzi), si configurano come reati di pericolo e non di danno non assumendo così più alcun rilievo l’effettivo nocumento arrecato ai soci o creditori; inoltre sono state eliminate le soglie di punibilità.

A fronte di questo aggravamento della condotta illecita è stata introdotta la previsione per le società non quotate che i fatti materiali non corrispondenti al vero esposti nelle false comunicazioni sociali siano rilevanti e se a ciò si aggiunge che non vi è più una soglia di punibilità ne consegue che l’indicazione di qualsiasi fatto materiale non corrispondente al vero di qualsivoglia entità (anche minima) integra potenzialmente il delitto di false comunicazioni sociali quantomeno nella forma attenuata (punito con la reclusione da sei mesi a tre anni).

In questo contesto, a seguito della citata sentenza della Corte di Cassazione, rientrano nel delitto anche le valutazioni, con l’ulteriore conseguenza che la condotta illecita potrebbe integrarsi non solo al verificarsi dell’esposizione di fatti non veritieri ma anche di valutazioni non veritiere ancorché di lieve entità.

Una delle possibili conseguenze è che, nell’attività di accertamento ai fini fiscali, nel momento in cui i verificatori dovessero constatare dei ricavi non dichiarati, ovvero dei costi superiori a quelli reali nei confronti di una società di capitali, non essendo più necessaria la querela di parte, ricorrendo le altre circostanze previste, essi sarebbero obbligati a segnalare all’autorità giudiziaria la possibile sussistenza del delitto di false comunicazioni sociali (quanto meno nella forma attenuata). Il rischio, dunque, è che a molti controlli nei confronti di società di capitali, con constatazione di violazioni fiscali, cui finora poteva seguire la denuncia per un delitto tributario, in futuro si aggiungerà la denuncia per il delitto di false comunicazioni sociali.