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Venerdì, 4 Novembre, 2016
Definizione agevolata cartelle esattoriali – considerazioni tratte da “il Sole 24 Ore

facciamo seguito alla ns. Circolare n.82/16 del 28/10/2016 per riportare testualmente l’articolo pubblicato sull’argomento da “Il Sole 24 Ore” di ieri, nel quale vengono espresse forti perplessità sulla disparità di trattamento tra i contribuenti che, avendo aderito ad esempio, ad avvisi bonari ed avvisi di liquidazione, non potranno accedere alla definizione agevolata, e i contribuenti che, avendo ignorato tali prime richieste dell’erario, ed avendo atteso la formazione della cartella esattoriale, potranno al contrario accedervi; si ipotizza addirittura un profilo di incostituzionalità per tale disparità di trattamento.

Di seguito il testo:

 

“Contribuenti debitori dell’agenzia delle Entrate, per aver scelto di rispondere alle sollecitazioni del Fisco a mettersi in regola, trattati peggio di chi ha invece, scelto di trascurare questi alert e ha aspettato le richieste che passano attraverso Equitalia o altri agenti della riscossione. E’ questo un altro dei paradossi della rottamazione delle cartelle, introdotta dal decreto legge 193/2016.

Rottamazione che presenta ancora tanti dubbi e poche certezze.

Le poche certezze riguardano i contribuenti con somme affidate all’agente della riscossione dal 2000 al 2015, che non hanno pagato nulla e non hanno presentato ricorso contro le pretese fatte valere nei loro confronti. Questi contribuenti, in base all’articolo 6 del DL 193/2016, potranno, infatti, fruire della definizione agevolata, beneficiando della cancellazione di sanzioni e interessi di mora e di dilazione. La rottamazione è, invece, più complicata per i contribuenti che hanno un contenziosoin corso (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre). Paradossi che mettono in discussione la parità di trattamento fra contribuenti che fanno scelte diverse, premiando chi dimostra meno fedeltà al Fisco.

Parità che, ad esempio, non è rispettata anche nei casi dei contribuenti che hanno ricevuto avvisi bonari e stanno pagando il proprio debito a rate con l’Agenzia delle Entrate. Questi contribuenti, non avendo somme da pagare che siano state affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2015, sono esclusi dalla rottamazione e devono continuare a pagare il debito, con sanzioni ed interessi.

Sono invece, agevolati i contribuenti che, dopo aver ricevuto l’avviso bonario, non hanno pagato nulla e hanno avuto le somme affidate all’agente della riscossione entro il 2015, per imposte, sanzioni, interessi, aggi e spese. In questo caso, questi contribuenti potranno accedere alla rottamazione delle cartelle, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e deli interessi di mora e di dilazione.

Altre disparità di trattamento riguardano, per esempio, contribuenti che hanno chiuso gli accertamenti in adesione o in conciliazione con gli uffici delle Entrate e stanno pagando le somme in modo rateale, con sanzioni variabili dal 33% al 50% e interessi. In questi casi, sono sempre agevolati i contribuenti che, nelle stesse condizioni di partenza, non hanno presentato ricorso e non hanno pagato nulla, i cui debiti sono stati affidati all’agente della riscossione. Anche questi contribuenti potranno avvalersi della rottamazione, senza sanzioni e senza interessi di mora e di dilazione.

 

Il legislatore deve, dunque, intervenire per evitare ingiustificate disparità di trattamento. Questo anche per evitare il rischio delle eccezzioni di incostituzionalità che potrebbero essere sollevate per il fatto che il contribuente più diligente finisce per avere un trattamento peggiore di chi, invece, non ha pagato nulla pur potendo mettersi in regola.”