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Venerdì, 28 Ottobre, 2016
Definizione agevolata cartelle esattoriali

il “Decreto Legge Fiscale” n. 193/2016 in vigore dal 22/10/2016 ha previsto una nuova modalità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, che riguarderà tutti i ruoli relativi alle imposte, compresa l’Iva (ma non quella dovuta sulle importazioni), ai tributi, a contributi previdenziali e assistenziali affidati all’agente della riscossione tra il 3/1/2000 e il 31/12/2015, nonché i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici, all’Imu o alla tassa sui rifiuti e le sanzioni stradali (ma in tale ultimo caso riguarderà esclusivamente gli interessi e le maggiorazioni).

Sono esclusi dalla definizione anche i ruoli relativi al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Il contribuente che abbia già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla definizione, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate; non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.

 

La definizione si sostanzia nella possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

L’importo richiesto è, dunque, costituito:

-          dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);

-          dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

-          dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

-          dalle spese per le procedure esecutive eventualmente già poste in atto;

-          dalle spese di notifica della cartella di pagamento.

-          nel caso di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.

 

Per aderire si dovrà presentare istanza entro il 23/1/2017.

Nell’istanza il contribuente dovrà rinunciare a eventuali contenziosi aperti e indicare se intende pagare in un’unica soluzione o in quattro rate.

In quest’ultimo caso, la prime due rate saranno pari a un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a un sesto ciascuna delle somme dovute; la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Sui pagamenti dilazionati sarà conteggiato un interesse pari al 4,5% annuo.

 

Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Dl, a comunicare importi e scadenze delle singole rate.

Il mancato adempimento anche a un solo pagamento fa venir meno l’adesione; quanto già versato dovrebbe essere considerato come una sorta di acconto.

 

 

La definizione non si estenderà all’aggio della riscossione e al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di quelle di notifica della cartella di pagamento, che resteranno interamente dovuti.