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Martedì, 11 Febbraio, 2014
Deduzione forfetaria su canoni di locazione

Si ricorda che la deduzione forfettaria del reddito per chi concede in locazione fabbricati è passata dal 15% al 5% a partire dal periodo di imposta 2013.
La normativa prevede che qualora il canone di locazione risultante dal contratto e ridotto del 5%, sia superiore alla rendita catastale, rivalutata del 5%, sia proprio il canone a dover essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi, ancorché non effettivamente percepito.

Come riconoscimento delle spese sostenute sul fabbricato, visto che non risultano essere deducibili analiticamente dal reddito, è ammesso l’abbattimento forfetario del 5% che fino al periodo d’imposta 2012 era, appunto, del 15%.

Si tratta di una differenza, tra un anno e l'altro, di non poco conto visto che provocherà un aumento della base imponibile, con riferimento ai canoni di locazione, del 10%. E' evidente che con tale nuova restrizione, potrebbe diventare certamente più appetibile optare, ove possibile, per la cedolare secca che, pur tassando per intero i canoni di locazione, prevede, in linea di massima, una minore tassazione in termini percentuali. Mentre per la cedolare, infatti, l’aliquota è fissa al 21% (al 15%, in presenza di contratti a canone concordato), per chi assoggetta tali redditi a tassazione ordinaria, l’aliquota minima da scontare è del 23%, che diviene del 21,85% se si tiene conto dell’abbattimento del 5%, a cui vanno aggiunte, però, le addizionali comunali e regionali all’Irpef.

In presenza di immobili locati che siano riconosciuti di interesse storico o artistico, il canone di locazione da dichiarare è quello contrattuale abbattuto dell’aliquota, questa rimasta invariata, del 35 per cento.