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Giovedì, 3 Settembre, 2015
Deducibilità delle perdite su crediti

Il decreto sull’internazionalizzazione delle imprese consente, dall’esercizio 2015, di dedurre le perdite verso debitori in procedura e quelle per crediti di modesto ammontare nell’anno in cui l’impresa decide di imputarle al conto economico.

La deduzione automatica in presenza di debitori in procedura concorsuale viene estesa ai casi di piani di risanamento attestati (articolo 67, lettera d, della legge fallimentare) come pure a tutte le procedure estere equivalenti a quelle previste dal nostro ordinamento.

Si stabilisce poi, eliminando così alla radice le diffuse contestazioni di indeducibilità per difetto di competenza temporale, che, una volta scattato il presupposto di certezza della perdita (avvio della procedura ovvero scadenza ultrasemestrale per i crediti di modesto importo), l’impresa è libera di scegliere l’esercizio di deduzione, attraverso la imputazione della perdita a conto economico. Una scelta che non potrà però andare oltre l’anno in cui il credito è ceduto o prescritto o comunque si doveva cancellare dal bilancio.