Il recepimento in Italia della Direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive) ha modificato l’articolo 96 del Tuir e quindi la disciplina circa la deducibilità degli interessi passivi.
Le principali novità sono le seguenti:
È prevista la limitazione della deducibilità anche per gli interessi passivi capitalizzati nel costo dei beni, nell’esercizio in cui avviene la capitalizzazione, salvo consentire la piena deducibilità del costo del bene a incremento del quale è stata effettuata la capitalizzazione.
Gli interessi passivi sono ora integralmente deducibili non solo fino a concorrenza degli interessi attivi del periodo d’imposta di competenza, ma anche degli interessi attivi eccedenti di competenza dei periodi d’imposta precedenti, che sono riportabili e utilizzabili in compensazione con gli interessi passivi nei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali.
E’ ora prevista la limitazione del riporto del ROL eccedente ai cinque periodi d’imposta successivi (la disciplina previgente non prevedeva limiti temporali al riporto del ROL); nel merito, è anche fissato un ordine di utilizzo del ROL, prevedendo che occorre prioritariamente utilizzare il ROL di periodo e successivamente quello dei periodi d’imposta precedenti a partire da quello formatosi nei periodi d’imposta meno recenti.
La modifica di maggiore rilevanza riguarda i criteri con cui assumere le voci che compongono il ROL: vengono ora assunti i valori e i costi della produzione nella misura risultante dall’applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa (cosiddetto ROL fiscale), invece dei valori di bilancio (cosiddetto ROL contabile). Dunque le voci che compongono il ROL devono essere computate tenendo conto del loro valore fiscale (ad esempio i costi telefonici rilevano per l’80 per cento, mentre i compensi agli amministratori si conteggiano nell’esercizio in cui sono pagati).