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Mercoledì, 3 Giugno, 2020
Decreto Legge “Rilancio” – Rafforzamento patrimoniale

Il decreto in oggetto, D.L. 19/5/2020, n. 34, ha previsto, all’articolo 26, un complesso meccanismo per favorire la capitalizzazione delle società di capitali e cooperative che, oltre ad altri requisiti:

  • abbiano ricavi tra i 5 e i 50 milioni di Euro;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi in misura non inferiore al 33%;
  • abbiano deliberato ed eseguito entro il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato non inferiore a 250.000 Euro.
  • al 31/12/2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà;
  • si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale e siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente.

 

Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione del descritto aumento di capitale sociale spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento (non imponibile a Irpef/Ires e Irap).

L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31/12/2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare, unitamente agli interessi legali.

 

Alla società interessata dall’aumento di capitale illustrato, è riconosciuto, dopo l’approvazione del bilancio al 31/12/2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima dell’1/1/2024 comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

 

Il beneficio è condizionato all’approvazione comunitaria e limitato all’importo di 2 miliardi di euro; un successivo decreto disciplinerà le modalità di fruizione, per cui non è al momento certo che il credito spetti integralmente a tutti i possibili beneficiari.