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Mercoledì, 10 Giugno, 2020
Decreto Legge “Rilancio” – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Il D.L. 19/5/2020, n. 34, c.d. “Rilancio”, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per i contratti di affitto d’azienda contenenti immobili (si veda la ns. Circolare n. 37/2020 del 22/5/2020).

In data 6/6/2020 sono state poi pubblicate la Risoluzione 32/E/2020, che ha istituito il codice tributo per la compensazione, e la Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E/2020, che ha fornito chiarimenti sulla disciplina in oggetto.

In particolare:

  • Il locatario può cedere il bonus “in conto canone”, detraendolo dal dovuto; ad esempio, ipotizzando un canone di locazione mensile di Euro 2.000, il conduttore può pagare Euro 800 in denaro e Euro 1.200 cedendo il bonus fiscale. E’ necessario l’accordo con il locatore.
  • Per potere utilizzare il credito in compensazione (o cederlo a altri soggetti) sarà invece necessario che il canone sia pagato, entro il 2020.
  • Ai fini della compensazione, la risoluzione 32/E del 6/6/2020 ha istituito il codice tributo, il «6920».
  • E’ chiarito il significato di «immobile ad uso non abitativo»: è irrilevante la categoria catastale di appartenenza se l’immobile è destinato allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.
  • Nel caso di immobili ad uso promiscuo l’entità del credito è commisurata alla metà del canone.
  • E’ precisato che il credito d’imposta non si applica ai leasing finanziari caratterizzati dalla previsione del riscatto (nonostante il testo letterale della norma paia indicare il contrario).
  • È confermato che il bonus può spettare anche solo per uno dei mesi interessati (marzo, aprile e maggio 2020).