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Giovedì, 11 Maggio, 2023
Decreto Lavoro

in data 4 maggio 2023 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il Dl 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro” che prevede che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Rientrano nella previsione anche le somme versate dai datori di lavoro ai predetti lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative a acqua, luce e gas.

 

Nella sostanza, la normativa in esame, al fine di sostenere le famiglie dei lavoratori dipendenti con figli, innalza il limite di esenzione fiscale dei fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro.

 

Perché il citato limite di 3.000 euro possa essere applicato, il lavoratore dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Perché la normativa agevolativa possa essere applicata, i figli non devono avere un reddito superiore a 2.840,51 euro, oppure a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

 

Alcuni aspetti della normativa dovranno essere chiariti:

- se l’agevolazione spetti anche ai percettori di redditi assimilati a quelli dipendenti (quali i co.co.co.);

- se potranno usufruire dell’agevolazione i lavoratori anche con un solo figlio a carico, visto il termine al plurale (“figli”) utilizzato specificatamente dalla norma.

 

Si segnala da ultimo che, nel caso in cui il limite di 3.000 euro di cui è prevista la detassazione fosse superato, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, compresi quindi i 3.000 euro.