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Martedì, 8 Settembre, 2020
Decreto Agosto

come evidenziato nella ns. Circolare n. 53 del 31/8/2020, il D.L. 15/8/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) ha introdotto una ulteriore possibilità, per le imprese, di rivalutare beni e partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa).

 

Le principali caratteristiche di tale normativa (in parte differente da quella già prevista dalla Legge di Bilancio 2020 e da quelle che hanno preceduto la stessa), sono le seguenti:

 

- Possono essere rivalutati i beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

- La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio 2020;

- La rivalutazione può avere effetti solo civilistici, o valere anche ai fini fiscali, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

- La deduzione dei maggiori ammortamenti potrà partire già dall’esercizio successivo a quello nel cui bilancio si è effettuata la rivalutazione, quindi dal 2021.

- Per quanto riguarda la efficacia fiscale della rivalutazione ai fini delle plusvalenze da cessione (se si opta per il pagamento dell’imposta sostitutiva), la stessa è differita di quattro esercizi, fino al 1° gennaio 2024.

- La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, ed è facoltà del contribuente decidere quale bene rivalutare e se assoggettare lo stesso a imposta sostitutiva per fornire alla rivalutazione efficacia fiscale.

- La rivalutazione in oggetto non modifica (nemmeno a seguito del pagamento dell’imposta sostitutiva, e quindi della valenza fiscale) le deduzioni per super e iperammortamento. L’importo posto a base della maggiorazione per investimenti resta pari al costo storico sostenuto per l’acquisizione del bene.

- Per definire la misura della rivalutazione, la norma non impone la redazione di una perizia giurata, ma sarà opportuno, per tutelare l’impresa e evitare future contestazioni, giustificare gli importi rivalutati, con offerte commerciali, listini, prezzari, dati online, oppure perizie redatte su base volontaria.

- Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%.