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Venerdì, 28 Maggio, 2021
Decreto “Sostegni bis” – facoltà di emissione note di credito

Tra le novità previste dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (D.L. 73 del 25/5/2021), è di grande interesse per gli operatori la previsione dell’anticipazione, al momento di apertura delle procedure a carico del debitore, della facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente allo stesso di recuperare l’imposta originariamente versata.

La norma interviene in modo sistemico sulla disciplina Iva, ed in particolare sull’articolo 26 del Dpr 633/1972.

 

La nota di variazione a credito dell’Iva sul credito insoddisfatto potrà essere emessa nei seguenti momenti, che dipendono dal tipo di procedura alla quale il debitore è assoggettato:

 

- dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, L.F.;

- dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato di cui all’articolo 67, terzo comma lettera d), L.F.;

- dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

La nuova previsione, se da un lato è senz’altro favorevole, anticipando i termini nei quali il creditore insoddisfatto può almeno recuperare l’Iva versata e non riscossa, dall’altro impone agli operatori di monitorare con costanza la sorte dei propri debitori, al fine di evitare la decadenza dal diritto alla rettifica.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate è infatti quella di imporre al creditore l’emissione della nota di variazione entro e non oltre il termine di esercizio del relativo diritto a detrazione. Se dunque la sentenza dichiarativa del fallimento venisse emessa a dicembre del 2021 il creditore potrebbe emettere la fattura entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa allo stesso anno, dunque entro il 30 aprile 2022.

 

Si segnala infine che la nuova previsione riguarda unicamente le procedure aperte dopo l’entrata in vigore del Decreto in oggetto.