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Martedì, 6 Aprile, 2021
Decreto “Sostegni” – Contributi a fondo perduto

abbiamo segnalato nella Circolare del 25/3/2021, n. 20/2021 che è entrato in vigore il 23/3/2021 il D.L. 41/2021 del 22/3/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), illustrandone i principali contenuti, relativi al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Con la Circolare del 26/3/2021, n. 21/2021 abbiamo segnalato l’importanza di considerare la corretta data di attivazione o di cessazione della partita Iva del soggetto.

Con la Circolare del 31/3/2021, n. 23/2021 abbiamo segnalato i criteri di determinazione del fatturato e di quantificazione del contributo per i soggetti che abbiano aperto la propria attività Iva nel corso dell’anno 2019.

Con la Circolare del 2/4//2021, n. 24/2021 abbiamo specificato i criteri di quantificazione del contributo per i soggetti che si trovino nel regime dei c.d. “forfetari.

 

La normativa in oggetto prevede il seguente regime sanzionatorio:

 

- Qualora risulti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, oltre alla restituzione del fondo percepito sono dovute sanzioni in misura minima del 100% dell’importo e massima del 200%. E’ esclusa la possibilità della definizione agevolata.

- Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

 

In caso di errore, il contribuente può:

 

- Presentare, entro il 28/5/2021, qualora non sia stato già eseguito il mandato di pagamento, o non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

- Presentare, anche oltre il termine del 28/5/2021, una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

- Regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo versando le relative sanzioni e interessi mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.