titolo

Mercoledì, 31 Marzo, 2021
Decreto “Sostegni” – Contributi a fondo perduto

abbiamo segnalato nella Circolare del 25/3/2021, n. 20/2021 che è entrato in vigore il 23/3/2021 il D.L. 41/2021 del 22/3/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), illustrandone i principali contenuti, relativi al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Con la Circolare del 26/3/2021, n. 21/2021 abbiamo segnalato l’importanza di considerare la corretta data di attivazione o di cessazione della partita Iva del soggetto.

 

 

Con la presente si specifica quanto segue.

 

  1. Determinazione del fatturato

 

Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili.

- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione.

- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020.

In generale, gli importi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi gli anni.

 

 

 

 

 

  1. Soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019

 

I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva.

In altre parole, in questi casi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.

A titolo di esempio, quindi, un soggetto che ha attivato la partita Iva il 5 maggio 2019 dovrà conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da giugno a dicembre 2019.

Le Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 77923 del 23 marzo 2021, effettuate in data 30/3/2021, hanno chiarito un aspetto controverso circa la determinazione del contributo spettante a chi abbia attivato la partita Iva nel 2019.

In particolare, è stato chiarito che per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30 per cento della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019 (e quindi perfino in caso di incremento del fatturato).

Ai fini, poi, della quantificazione del contributo, per detti soggetti la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA, restando fermi gli importi minimi e massimi del contributo.