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Venerdì, 26 Marzo, 2021
Decreto “Sostegni” – Contributi a fondo perduto

abbiamo segnalato nella Circolare del 25/3/2021, n. 20/2021 che è entrato in vigore il 23/3/2021 il D.L. 41/2021 del 22/3/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), illustrandone i principali contenuti, relativi al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

 

Al fine del corretto conteggio del contributo spettante, è importante considerare la data di attivazione o di cessazione della partita Iva del soggetto; in particolare:

 

- Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (23/3/2021).

- I soggetti la cui partita Iva sia attiva al 31 dicembre 2018, devono calcolare ordinariamente il fatturato medio mensile dividendo il volume del fatturato annuo per 12, sia con riferimento al 2019 che al 2020.

- I soggetti che abbiano attivato la partita Iva dal mese di gennaio 2019 al mese di novembre 2019 devono calcolare il fatturato medio mensile del 2019 dividendo il fatturato realizzato dal primo giorno del mese successivo a quello di apertura della partita Iva per il corrispondente numero di mesi (ad esempio, in caso di apertura della partita Iva il 27 settembre 2019, il fatturato realizzato dal primo ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 dovrà essere diviso per 3), mentre riguardo al 2020 dividendo il fatturato dell’anno per 12.

- I soggetti che abbiano attivato la partita Iva dal mese di dicembre 2019 fino al 23 marzo 2021 potranno percepire il contributo minimo previsto dal Decreto, ovvero 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Si segnala infine che, in alternativa all’erogazione dell’importo del contributo su conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.