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Giovedì, 25 Marzo, 2021
Decreto “Sostegni” – Contributi a fondo perduto

E’ entrato in vigore il 23/3/2021 il D.L. 41/2021 del 22/3/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), che prevede quanto segue:

 

 - È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

- Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

- Il contributo spetta ai soggetti che abbiano avuto un volume d’affari non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero il 2019).

- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

- Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti descritti.

- L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi dell’anno 2019 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi dell’anno superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

- Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

 

 

- per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap né delle imposte sui redditi.

 

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021, n. 77923, sono state definite le modalità tecniche e i termini della trasmissione telematica dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto descritto.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.