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Venerdì, 30 Ottobre, 2020
Decreto “Ristori”

E' entrato in vigore ieri, 29 ottobre, il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) prevede un nuovo contributo a fondo perduto (sulla normativa precedente, relativa al c.d. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, si vedano le ns. Circolari n. 43 del 12/6/2020, n. 35 del 14/5/2020 e n. 40/2020 del 27/5/2020). A differenza di quello previsto dal decreto rilancio, il nuovo contributo è concesso soltanto alle attività indicate nell’Allegato 1 al decreto (che si allega alla presente).

Possono accedere al fondo i titolari di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 che svolgono in via prevalente una o più attività incluse nella tabella riportata nel citato allegato 1 del decreto.

L’elenco delle attività interessate potrebbe essere incrementato con l’inserimento di ulteriori attività successivamente individuate attraverso appositi decreti emanati dai ministri dello Sviluppo Economico e dell’Economia, dunque con un semplice atto amministrativo.

 

La condizione necessaria per ottenere il beneficio si verifica se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. Sul punto, la circolare 15/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo, il fatturato va determinato facendo riferimento alle operazioni oggetto delle liquidazioni periodiche Iva dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020, dunque per le fatture immediate rileva la data del documento, mentre per le fatture differite vale quella dei documenti di trasporto.

 

E’ confermato che il contributo a fondo perduto spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, a coloro che hanno iniziato l’attività dal primo gennaio 2019, mentre la novità è che potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

 

Il nuovo contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate direttamente ai beneficiari secondo i seguenti criteri:

  • coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Rilancio non dovranno avanzare alcuna istanza in quanto il fondo verrà corrisposto automaticamente;
  • gli altri soggetti dovranno presentare un’apposita istanza seguendo la procedura già definita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, con le tempistiche che verranno definite da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  • Sono esclusi dal fondo coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano cessato la propria attività, nonché chi ha aperto la partita iva successivamente al 24 ottobre 2020.

 

L’ammontare del contributo verrà determinato applicando un coefficiente, diversificato a seconda del codice Ateco dell’attività e variabile da un minimo del 100% a un massimo del 400%, all’importo determinato dal “decreto rilancio”.

 

Al fine di quantificare la somma spettante:

  • Deve essere calcolata la differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020;
  • Deve essere applicata a tale valore una percentuale variabile a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (20% se essi non superano 400mila euro, 15% se sono superiori a 400mila ma non a un milione di euro, 10% se sono maggiori di un milione di euro);
  • Al risultato così ottenuto devono essere applicanti i nuovi coefficienti contenuti nell’allegato 1 del “Decreto ristori”.

 

E’ comunque garantito un contributo minimo, ammontante al prodotto tra il coefficiente di settore e un valore di 1.000 o 2.000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri.

E’ poi fissato un valore massimo del contributo erogabile di 150mila euro.

 

Si segnala infine che anche il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap né delle imposte sui redditi.