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Venerdì, 12 Giugno, 2020
Decreto “Rilancio” – Contributo a fondo perduto

il D.L. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha previsto (si vedano le ns. Circolari n. 35 del 14/5/2020 e n. 40/2020 del 27/5/2020) un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 2019, e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un fatturato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, quest’ultimo requisito non è richiesto.

 

A seguito della pubblicazione, avvenuta l’11/6/2020, del Provvedimento dell’Agenzai delle Entrate denominato “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34”, a partire dal 15/6/2020 e fino al 13/8/2020, sarà possibile trasmettere, in via telematica, l’istanza per richiedere l’erogazione del contributo.

 

Le istruzioni al modello forniscono le indicazioni per conteggiare l’ammontare dei ricavi:

-    devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile.

-    occorre tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del Dpr 633/1972), con data aprile;

-    i commercianti al minuto devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile.

-    concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili.

 

E’ inoltre specificato che:

  • Nel periodo previsto per la trasmissione, i contribuenti possono inviare istanze sostitutive di quelle già inviate, oppure trasmettere la rinuncia al contributo.
  • Il contributo spetta anche ai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2020, ma non oltre il 30 aprile.
  • il contributo non spetta a chi ha cessato l’attività alla data di trasmissione dell’istanza.
  • Per i contribuenti che hanno avviato l’attività dall’1/1/2019, per i quali non è richiesto il requisito della diminuzione del fatturato, il contributo si calcola come segue: se il fatturato di aprile 2020 è inferiore (per qualunque importo) a quello di aprile 2019, le percentuali previste dal decreto rilancio (20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi 2019) si applicano alla differenza tra i due fatturati; se invece il fatturato di aprile 2020 risulti uguale o maggiore di quello del medesimo mese del 2019, il contributo spetta nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2mila euro per le società).