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Mercoledì, 27 Maggio, 2020
Decreto “Rilancio”

il D.L. 34/2020 (c.d. “Rilancio”) ha previsto, all’articolo 26,  (si veda la ns. Circolare n. 35 del 14/5/2020) un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo 2019.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, anche in assenza dei predetti requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo 2019;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo in oggetto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare (anche tramite un intermediario abilitato), esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti descritti.

L’istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come sarà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà anche definire le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa.

Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)