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Lunedì, 23 Maggio, 2022
Credito imposta nuovi investimenti

Nella nostra Circolare n. 62/2020 del 14/10/2020 abbiamo segnalato come, in merito alle agevolazioni in oggetto, è stato previsto che, a pena di revoca dell’agevolazione, le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti agevolati devono contenere l’espresso riferimento ai commi da 184 a 194 dell’art. 1 della Legge 160/2019 o ai commi da 1054 a 1058-ter della legge di Bilancio 2021.

In merito, il comma 195, dell’articolo 1 della citata legge 160/2019, dispone che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194...

La Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 439/2020 del 5/10/2020, ha poi fornito una soluzione per i casi in cui sul documento originale (fattura cartacea o elettronica) il predetto riferimento non sia stato inserito, prevedendo che lo stesso possa essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, entro la data in cui siano avviate eventuali attività di controllo.

 

Con la Risposta a interpello in oggetto l’Agenzia chiarisce che non solo le fatture, ma anche i documenti di trasporto devono riportare il riferimento normativo, mentre lo stesso non è necessario sui verbali di collaudo o di interconnessione

 

È quindi opportuno che le imprese recuperino dagli archivi i Documenti di trasporto relativi agli acquisti agevolati con i crediti di imposta e procedano a stampigliare la stessa dicitura già riportata in fattura.