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Martedì, 29 Settembre, 2020
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Come segnalato nella ns. Circolare n. 48/2020 del 13/7/2020, Il D.L. 19/5/2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), ha previsto, con gli articoli  120  e  125, i seguenti crediti d’imposta:

 

- interventi e investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 per un ammontare pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro di spese, per un credito d’imposta massimo di 48.000 euro.

 

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché acquisto di dispositivi di protezione individuale per un ammontare pari al 60% delle spese ammissibili con limite massimo di 60.000 per beneficiario riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

 

Il credito poteva essere richiesto mediante invio telematico dell’apposito modello di comunicazione, dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per le spese relative all’adeguamento degli ambienti e dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per quelle di sanificazione e acquisto dei dispositivi DPI.

 

L’utilizzo del credito deve avvenire esclusivamente in compensazione con il modello F24 di versamento; in alternativa il credito può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai fini della compensazione, è stato istituito il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020.

 

Si segnala che con provvedimento dell’agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta, pari al 15,6423% (dunque il 9,3854% della spesa sostenuta agevolabile), sulla base della quale va calcolato il bonus spettante troncando il risultato all’unità di euro.