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Lunedì, 13 Luglio, 2020
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

come segnalato nelle ns. precedenti Circolari, Il D.L. 19/5/2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), non ancora convertito in legge, ha previsto, con  gli  articoli  120  e  125, i seguenti crediti d’imposta:

 

- interventi e investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19; Il credito d’imposta è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e riguarda gli operatori con attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema). I soggetti beneficiari sono individuati dall’elenco dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 all’articolo 120 del Dl 34/2020. L’ammontare del credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro di spese, per un credito d’imposta massimo di 48.000 euro. Nel caso in cui le spese agevolabili superino tale importo, il credito spettante è comunque pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

 

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; tale credito di imposta è previsto per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il credito è pari al 60% delle spese ammissibili con limite massimo di 60.000 per beneficiario. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Dunque, se l’ammontare complessivo delle spese fosse superiore a 100.000 euro, il credito sarebbe comunque pari al limite massimo di 60.000 euro.

 

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2020 anche se antecedenti al 19/5/2020, data di entrata in vigore del D.l. 34/2020; per le imprese, che imputano i costi secondo il principio di competenza, il credito spetta indipendentemente dalla data di effettuazione del pagamento.

 

A partire dal 20/7/2020 sarà possibile, mediante invio telematico dell’apposito modello di comunicazione, trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese agevolabili.

Il canale telematico per la richiesta resterà aperto dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per le spese relative all’adeguamento degli ambienti e dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per quelle di sanificazione e acquisto dei dispositivi DPI.

 

L’utilizzo del credito deve avvenire esclusivamente in compensazione con il modello F24 di versamento; in alternativa il credito può essere ceduto, anche parzialmente, entro il 31 dicembre 2021 ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

 

 

 

 

 

Il credito per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap mentre quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nel silenzio della norma, deve essere assoggettato ad entrambe le imposte.

 

In relazione ai predetti crediti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 259854/2020 e la circolare 20/E del 10/7/2020 (che si allega in copia).