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Mercoledì, 30 Marzo, 2016
Credito di imposta IRAP

La Legge di Stabilità 2015 ha riconosciuto in favore dei contribuenti IRAP che non sostengano costi per lavoro subordinato, un credito d’imposta, pari al 10% del tributo regionale dovuto, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.

 

Il credito è utilizzabile a partire dal periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione modello IRAP 2016.

 

Perché il predetto credito possa venire utilizzato, con la risoluzione n. 105/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 3883 denominato “IRAP - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Il suddetto codice tributo deve essere indicato nella sezione “Regioni” del modello F24, unitamente al relativo codice, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va riportato l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

 

Si segnala che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2015”, il credito in oggetto va tassato ai fini IRES come sopravvenienza attiva.