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Mercoledì, 3 Febbraio, 2021
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Nell’ambito delle normative emesse a seguito della crisi da Covid-19, è stato previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per i contratti di affitto d’azienda contenenti immobili (si vedano le ns. Circolari n. 37/2020 del 22/5/2020, n. 42/2020 del 10/6/2020 e n. 55/2021 del 14/9/2020).

 

Circa la normativa in oggetto, nell’ambito dell’annuale evento “Telefisco 2021”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

Canoni pagati nel 2021

D. Con la risoluzione n. 440/2020 è stato chiarito che il tax credit locazioni disciplinato dall'articolo 28 del decreto legge 34/2020 compete anche se il pagamento dei canoni “agevolabili” è avvenuto nel corso del 2019 (fermo restando ovviamente il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge). Si chiede se lo stesso principio possa applicarsi anche se il pagamento dei canoni avviene nel corso del 2021.

R. Come chiarito con la circolare 14/E del 2020, in base al comma 5 dell'articolo 28 del decreto rilancio, il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nei periodi di riferimento. In particolare, nel medesimo documento di prassi è stato precisato che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Inoltre, nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Pertanto, anche nel caso in cui il canone relativo ai mesi di riferimento sia pagato nel 2021, fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito d'imposta in esame risulta utilizzabile successivamente all'avvenuto pagamento.

 

Iva indetraibile da conteggiare

D. Per i soggetti che esercitano attività di impresa, ai fini della fruizione del tax credit locazioni ex articolo 28 del decreto legge 34/2020, rileva l'Iva pagata ma non detraibile visto che si trasforma in un vero e proprio costo per il locatario? Si pensi ai soggetti con pro rata di detraibilità pari a zero o a coloro che applicano il regime forfettario.

R. Il canone di locazione, cui parametrare il bonus affitti, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Ne consegue che, ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del costo l'eventuale Iva totalmente indetraibile, articolo 19-bis.1 del Dpr 633/1972, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo Dpr 633. Diversamente, considerato che l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel costo l'Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e delle operazioni esenti ai sensi dell' articolo 19, comma 5, del Dpr 633 del 1972.

 

 

Validità dell’agevolazione anche in caso di sublocazione

D. Il credito d'imposta in base all'articolo 28 del decreto legge 34/2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda in sublocazione lo stesso immobile a terzi ovviamente per finalità commerciali?

R. Si ritiene che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto legge 34 del 2020 può competere al locatario in relazione al canone di locazione pagato da questi al locatore, laddove egli conceda a sua volta il medesimo immobile in sublocazione.

Nella risposta 356 del 15 settembre 2020, in relazione all'accesso al credito d'imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile, è stato precisato, tra l'altro, che il locatario che concede in sublocazione un immobile può accedere al beneficio previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa.

Ciò in quanto, è stato ritenuto che “ (…) ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conservi, ai fini che qui rilevano, una autonoma rilevanza economica. (...).

Analogo principio emerge dalla risoluzione 68/E del 20 ottobre 2020, in relazione al credito d'imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica per i canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione.