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Giovedì, 17 Febbraio, 2022
Credito d’imposta e iperammortamento per beni Industria 4.0

Alla disciplina in oggetto abbiamo dedicato, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, 67/2020 del 13/11/2020 n. 04/2021 del 15/1/2021, n. 10/2021 del 5/2/2021, n. 18/2021 del 17/3/2021, n. 36/2021 del 31/5/2021, n. 46/2021 del 26/7/2021, n. 57/2021 del 28/10/2021, n. 60/2021 del 16/11/2021, n. 62/2021 del 7/12/2021 e n. 03/2022 del 14/1/2022

In data 3/2/2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sull’argomento in oggetto le Risposte a Interpello n. 62, n. 63 e n. 71.

 

La Risposta a Interpello n. 62/2022 segnala ancora che oltre all’acquisizione del bene e la sua interconnessione, per fruire dell’agevolazione dell’iperammortamento è necessario che il contribuente disponga della perizia. Nel caso in cui tale onere sia assolto in un periodo successivo all’interconnessione si verifica uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio, mentre l’individuazione della disciplina agevolativa applicabile è legata al momento di effettuazione dell’investimento.

E’ fatto anche un esempio pratico; nel caso di un bene iperammortizzabile in quanto rientrante nell’allegato A della Legge 232/2016 acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iperammortamento a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super ammortamento.

 

La Risposta a Interpello n. 63/2022 tratta dei beni nuovi concessi in comodato e poi acquisiti in proprietà. Viene chiarito che un bene oggetto di acquisto che era già dato in comodato tra le stesse parti, ed utilizzato senza soluzione di continuità dallo stesso soggetto (ossia, prima come comodatario e poi come acquirente), non perde il requisito della novità richiesto ai fini dell’agevolazione.

 

La Risposta a Interpello n. 71/2022 segnala nuovamente che se l’interconnessione è effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo, con conseguente slittamento del termine finale di fruizione.

Ricorda poi che, per beneficiare dell’agevolazione, le caratteristiche tecniche della disciplina 4.0 devono esser presenti nel bene anteriormente al suo primo utilizzo e, in ogni caso, la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive non imputabili a comportamenti discrezionali o strumentali del contribuente.