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Mercoledì, 18 Maggio, 2022
Credito d’imposta per beni Industria 4.0

Alla disciplina in oggetto abbiamo dedicato, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, 67/2020 del 13/11/2020 n. 04/2021 del 15/1/2021, n. 10/2021 del 5/2/2021, n. 18/2021 del 17/3/2021, n. 36/2021 del 31/5/2021, n. 46/2021 del 26/7/2021, n. 57/2021 del 28/10/2021, n. 60/2021 del 16/11/2021, n. 62/2021 del 7/12/2021, n. 03/2022 del 14/1/2022 e n. 22/2022 dell’8/4/2022

In data 17/5/2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sull’argomento in oggetto la Circolare n. 14/E/2022.

 

Nella Circolare l’Agenzia ricorda che la Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla Legge di bilancio 2020, la quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni note come “super” e “iper” ammortamento.

 

Successivamente, la Legge di Bilancio 2022 ha disciplinato gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; in particolare è stato previsto che alle imprese che effettuano investimenti nei beni materiali 4.0, nell’arco temporale e alle condizioni previsti dalla norma, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Il dettato letterale della norma, che in un’unica disposizione disciplina gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026), potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.

Secondo l’Agenzia, al contrario, “evidenti ragioni di interpretazione logico-sistematica lasciano intendere che si tratti di una diversa formula redazionale che non dovrebbe incidere sul diritto all’agevolazione qualora si calcolasse il plafond come riferito a investimenti effettuati su base annuale” e quindi “si ritiene che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio”.