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Mercoledì, 17 Marzo, 2021
Crediti di imposta già definiti “superammortamento” e “iperammortamento”

sia la Legge di Bilancio per l’anno 2020 che quella per l’anno 2021 hanno previsto numerose novità in merito alle agevolazioni in oggetto (si vedano sull’argomento, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, n. 67/2020 del 13/11/2020, n. 03/2021 del 13/1/2021, n. 04/2021 del 15/1/2021 e n. 10/2021 del 5/2/2021).

In estrema sintesi, la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, e integrata dalla Legge di Bilancio 2021, ha trasformato l’agevolazione relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi da una maggiorazione degli ammortamenti, e quindi da una deduzione dall’imponibile, a un sistema di credito d’imposta.

Come già segnalato, la risoluzione 3/E/2021 del 13/1/2021 ha approvato i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta in oggetto, che possono essere utilizzati per compensare i debiti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, e ai contributi previdenziali.

 

Si deve però nuovamente segnalare come la Legge di Bilancio 2020, oltre a modificare la struttura dell’agevolazione, abbia introdotto delle limitazioni all’utilizzo dei crediti di imposta in oggetto, che si illustrano di seguito:

 

- Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

 

- Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

- la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.