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Venerdì, 5 Febbraio, 2021
Crediti di imposta già definiti “superammortamento” e “iperammortamento”

sia la Legge di Bilancio per l’anno 2020 che quella per l’anno 2021 hanno previsto numerose novità in merito alle agevolazioni in oggetto (si vedano sull’argomento, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, n. 67/2020 del 13/11/2020, n. 03/2021 del 13/1/2021 e n. 04/2021 del 15/1/2021).

 

Circa l’effettiva utizzabilità del crediti in oggetto, nell’ambito dell’annuale evento “Telefisco 2021”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

D. Il comma 1059 della legge di Bilancio 2021 stabilisce che il credito di imposta sugli investimenti di cui ai commi 1051 e seguenti della stessa legge è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali a partire dall’anno di entrata in funzione (o, per i beni “Industria 4.0”, da quello di interconnessione). In caso di incapienza di debiti fiscali e contributivi in un dato anno, l’importo del credito inutilizzato possa essere compensato già dall’anno seguente aggiungendolo a quello di competenza. Ad esempio: credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l’impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L’eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno?

R. Il comma 1059 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, in tema di credito di imposta per investimenti in beni strumentali, stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Si ricorda che, analogamente a quanto chiarito in relazione ad altre agevolazioni, la quota corrispondente a un terzo del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito. Pertanto, si ritiene che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. In sostanza, riprendendo l’esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l’eccedenza di 50, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2022.