titolo

Venerdì, 15 Gennaio, 2021
Crediti di imposta già definiti “superammortamento” e “iperammortamento”

Sia la Legge di Bilancio per l’anno 2020 che quella per l’anno 2021 hanno previsto numerose novità in merito alle agevolazioni in oggetto (si vedano sull’argomento, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020, n. 62/2020 del 14/10/2020, n. 67/2020 del 13/11/2020 e n. 03/2021 del 13/1/2021).

In particolare la Legge di Bilancio 2021 ha potenziato le previsioni disposte dalla Legge di Bilancio del 2020, sia in termini di percentuali (incrementate) che di tempistica di utilizzabilità del credito (diminuita).

Si segnala che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i nuovi termini valgano per gli investimenti effettuati tra i 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, mentre le previsioni della Legge di Bilancio 2020 valgono per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020; dunque mentre per investimenti effettuati fino al 15 novembre 2020 valgono solo le previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019), per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 esiste una sovrapposizione tra le due norme, dato che gli investimenti effettuati in tale periodo possono godere anche della normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2021(Legge 178/2020): per investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020, quindi, si può usufruire dell’una o dell'altra agevolazione, a discrezione del contribuente, che si ritiene sarà indotto a sfruttare i crediti nella nuova versione prevista dalla Legge 178/2020, che ha percentuali più elevate e tempistiche di utilizzo più brevi.

 

E’ necessario quindi prestare particolare attenzione a come effettuare l’integrazione della fattura del fornitore (si veda sull’argomento la ns. circolare n. 62/2020 del 14/10/2020) in quanto:

- per gli investimenti agevolabili ex Legge di Bilancio 2020 si deve indicare il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- per gli investimenti agevolabili ex Legge di Bilancio 2021 si deve indicare il riferimento all’articolo 1, commi da 1051 a 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

A partire dalla prossima scadenza, prevista per il 18/1/2021, sarà possibile utilizzare (per un quinto, un terzo, o integralmente, a seconda del tipo di investimento) i crediti conteggiati ai sensi della legge di Bilancio 2020 (fruibili dall'anno successivo a quello di entrata in funzione per beni non-Industria 4.0 o di interconnessione per beni Industria 4.0) e quelli conteggiati ai sensi della legge di Bilancio 2021 (fruibili dall'anno di entrata in funzione per beni non-Industria 4.0 o di interconnessione per beni Industria 4.0).

 

A tale proposito, la risoluzione 3/E/2021 del 13 gennaio 2021 ha approvato i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta generati da investimenti ai sensi della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Per la legge 160/2019 si tratta dei codici 6932 (beni materiali non-Industria 4.0), 6933 (beni materiali Industria 4.0) e 6934 (beni immateriali Industria 4.0); per la legge 178/2020, si tratta dei codici 6935 (beni materiali e immateriali non-Industria 4.0), 6936 (beni materiali Industria 4.0) e 6937 (beni immateriali Industria 4.0).