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Mercoledì, 13 Gennaio, 2021
Crediti di imposta “superammortamento” e “iperammortamento”

La Legge di Bilancio 2020 aveva previsto numerose novità in merito alle agevolazioni in oggetto (si vedano sull’argomento, tra le altre, le ns. Circolari n. 80/2019 del 19/12/2019, n. 12/2020 del 3/2/2020 e n. 62/2020 del 14/10/2020). Ulteriori novità sono state previste dalla Legge di Bilancio 2021 (si veda l ns. Circolare n. 67/2020 del 13/11/2020).

In particolare, è stata prevista una misura potenziata dell’agevolazione per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021.

 

- Per i beni materiali ordinari (ovvero non 4.0), con il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, e per i beni immateriali ordinari (cioè diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla Legge sull’iperammortamento), con il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta  è riconosciuto nella misura del 10% del costo (del 15%  in  caso di  strumenti  e dispositivi  tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile).

 

- Per i beni materiali 4.0 il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

-- 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

-- 30% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

-- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

- Per i beni immateriali “4.0” compresi nel noto allegato B della Legge 232/2016 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili di un milione di euro

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in:

- 3 rate annuali di pari importo (in luogo delle precedenti 5 quote annuali), a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali ordinari e a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0.

- in un’unica soluzione (su opzione) nel caso di investimenti in beni strumentali ordinari effettuati da soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

 

Le predette misure valgono per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento.

 

Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00, né al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, né al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile

dell’Irap.

 

E’ previsto il c.d. meccanismo di “recapture: se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione del bene o dell’avvenuta interconnessione, lo stesso viene ceduto o destinato all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso in cui in cui nello stesso periodo d’imposta di cessione o di destinazione all’estero del bene, lo stesso venga sostituito con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, non si procede al meccanismo di “recapture”.