Nel corso della propria attività di accertamento, l’amministrazione finanziaria sempre più frequentemente contesta l’indeducibilità dei costi di sponsorizzazione o di pubblicità, la cui deducibilità continua ad essere al centro di numerosi interventi della Corte di Cassazione.
La sentenza n. 25100 del 25/9/2014 ha affermato che l’impresa che intende dedurre i costi per la sponsorizzazione del proprio marchio deve dimostrare l’utilità per lo sviluppo dell’attività commerciale, l’idoneità a influenzare le scelte della clientela (anche potenziale), l’effettività delle prestazioni rese e la congruità della spesa sostenuta. Per quanto riguarda l’inerenza, la sentenza n. 3770 del 25/2/2015 ha affermato che la spesa deve essere qualificata come inerente all’esercizio d’impresa anche quando sia sostenuta prima ancora che l’offerta del bene o del servizio pubblicizzato si sia in concreto realizzata e che, nell'attuale mercato globalizzato, ai fini della sussistenza del requisito dell’inerenza delle spese di pubblicità, non debba obbligatoriamente sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l'area geografica in cui l'impresa svolge la propria attività.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità negli ultimi tempi ha puntualizzato che la deducibilità del costo non postula che esso sia stato sostenuto per realizzare una specifica componente attiva del reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa, ovvero che “tale onere sia stato sostenuto al fine di svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (sentenze n. 20054 e n. 20055 del 24/9/2014).
E’ stata anche riconosciuta l’inerenza di costi derivanti da contratti stipulati a favore di un terzo, in quanto funzionalmente utili alla propria attività (sentenze n. 6548/2012, e n. 24065/2011). In tale sede, è stato precisato che: “l’inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la propria produzione” e dunque è inerente tutto ciò che appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore. (sentenza n. 3340 del 12/2/2013).
Da ultimo si segnala, pur non rappresentando giurisprudenza di Cassazione, la sentenza della CTR di Brescia n. 3421/15 del 20/7/2015 secondo cui non è ammissibile alcun sindacato da parte del Fisco sull’economicità e congruità dei costi sostenuti dall’impresa per pubblicità e/o sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica, e dunque è illegittimo l’accertamento dell’antieconomicità di una sponsorizzazione, se è fondato solo sull’assenza di maggiori ricavi conseguiti in quell’anno.
Di fatto la norma è generalista, in quanto è praticamente impossibile riuscire a prevedere la molteplicità di casistiche che le variegate realtà di impresa imporrebbero: proprio per questo esiste un principio generale come quello dell'inerenza, con la finalità appunto di calare la norma generale nel particolare, ovviamente con l'onere della prova gravante sul contribuente, che deve fornire elementi di chiarezza laddove le ultime decisioni giurisprudenziali illustrate hanno sicuramente dato un contributo per una minore rigidità nella deducibilità dei costi. Tra i predetti elementi di chiarezza, deve essere senz’altro conservata tutta la documentazione relativa alla prestazione di sponsorizzazione o pubblicità, quale ad esempio foto di eventi, di striscioni, di tabelloni, ecc., che dimostrino le modalità di esecuzione della sponsorizzazione/pubblicità ovvero come è stato eseguito il contratto. Tale contratto, poi, deve contenere in modo accurato e preciso gli accordi, le prestazioni da eseguire, i tempi, le modalità e le tariffe. Infine è opportuno provare il concreto sostenimento del costo laddove è necessario un metodo di pagamento tracciabile ovvero assegni, ricevute bancarie, bonifici escludendo i contanti.