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Giovedì, 29 Settembre, 2022
Contribuenti in regime forfetario – obbligo di fatturazione elettronica a partire dall’1/7/2022

nelle ns. Circolari n. 23/2022 del 14/4/2022, n. 33/2022 del 7/6/2022 e n. 35/2022 del 17/6/2022, abbiamo segnalato che a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfettari che nell’anno precedente (2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, sono obbligati emettere la fattura elettronica.

 

Abbiamo poi segnalato come il predetto obbligo comporti anche l’adempimento relativo alla nuova modalità di versamento dell’imposta di bollo che potrà essere pagata a cadenza trimestrale e secondo le procedure predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

 

Infine abbiamo segnalato come sia stato previsto un breve periodo transitorio che ha previsto che per il terzo trimestre 2022 le sanzioni non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

Con la presente si segnala che a partire dal prossimo 1° ottobre 2022 ha fine il periodo di moratoria delle sanzioni e dunque da tale data anche i forfettari hanno a disposizione 12 giorni per emettere la fattura elettronica.

 

Dunque, ricapitolando:

- le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2022 potevano essere emesse entro il 31 agosto 2022;

- le fatture per operazioni effettuate nel mese di agosto 2022 possono essere emesse entro il 30 settembre 2022;

- le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2022 possono essere emesse entro il 31 ottobre 2022;

- per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2022 non è più prevista moratoria; la fattura deve essere emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

L’emissione oltre i predetti termini comporta una sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati oppure, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, una sanzione da 250 a 2mila euro; è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso